Il principio: la direttiva europea
Il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Paesi dell'Unione europea è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 206/2007. Per alcune professioni sanitarie, dette «settoriali», la formazione minima è armonizzata in tutta Europa e il riconoscimento è automatico.
Professione per professione
| Professione | Titolo da Paese UE | Note |
|---|---|---|
| Medico | Riconoscimento automatico | Poi iscrizione all'Ordine dei Medici |
| Odontoiatra | Riconoscimento automatico | Poi iscrizione all'albo degli odontoiatri |
| Infermiere | Riconoscimento automatico | Poi iscrizione all'OPI |
| Fisioterapista | Sistema generale | Il Ministero valuta il percorso e può chiedere misure compensative |
| Igienista dentale | Sistema generale | Valutazione del titolo da parte del Ministero della Salute |
Per i titoli rilasciati in Paesi extra UE (come la Macedonia del Nord o la Svizzera, che ha accordi propri con l'UE) la procedura è diversa e va valutata caso per caso.
I passaggi
- Ottieni dall'ateneo il diploma e il certificato con esami e tirocini.
- Fai apporre l'apostille (dove richiesta) e traduci i documenti.
- Presenta la domanda di riconoscimento al Ministero della Salute.
- Con il decreto di riconoscimento, iscriviti all'ordine o all'albo professionale.
- Se previsto, svolgi le misure compensative (tirocinio o prova attitudinale).
Trasferirsi durante il corso
Per medicina è possibile chiedere il trasferimento in un ateneo italiano dal secondo anno, partecipando ai bandi per i posti disponibili. Non è un diritto automatico: dipende dai posti e dai criteri di ciascuna università.

